Denuncia di Trasferimento

(art. 59 D.Lgs. 42/2004)
La denuncia di trasferimento è una comunicazione obbligatoria trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente:

– dall’alienante o donatore del bene culturale (di solito il notaio che ha stipulato l’atto);

– dall’acquirente, in caso di acquisto all’asta;

– dall’erede o legatario, in caso di successione.

La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto e deve contenere i dati identificativi delle parti, l’indicazione del luogo ove si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento e l’indicazione del domicilio delle parti ai fini di eventuali comunicazioni.

La denuncia è prevista in presenza di atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo la proprietà di beni culturali.

La denuncia deve essere presentata direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

L’istanza deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello di Denuncia di trasferimento di proprietà.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni.
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