Esercizio della Prelazione

(art. 60-61-62 D.Lgs. 42/2004)

Nell’ambito delle procedure di vendita di beni culturali, il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), su proposta della Soprintendenza territorialmente competente (e in seconda battuta anche gli Enti pubblici territoriali) può esercitare il diritto di prelazione sui beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo valore o prezzo attribuito nella stipula.

I procedimenti in capo agli articoli 60-61-62 sono avviati d’Ufficio quando la Soprintendenza riceve la denuncia dell’atto di trasferimento di un bene culturale.

Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento di proprietà ovvero entro 180 giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta.
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente – di solito al notaio che ha stipulato l’atto – e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima.

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